ASSOCIAZIONE STORICI DEL CRISTIANESIMO – CAMPANIA
DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE
Art. 1
È costituito un sodalizio con finalità culturali denominato Associazione Storici del Cristianesimo della Campania, che si richiama ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. L’Associazione adotta come emblema …… e ha sede in via Roma, 85/A – 81043 Capua (CE).
Art. 2
L’Associazione è democratica e apartitica, non persegue fini di lucro diretti o indiretti e si prefigge di diffondere attraverso le proprie attività di studio e ricerca la cultura in tutti i suoi aspetti e di accrescere i vincoli di solidarietà civile, di dialogo interreligioso, di promozione umana.
In particolare, attraverso l’attività dei propri iscritti, si propone di:
a) tutelare, rivalutare e sviluppare il patrimonio d’arte, di storia e di costume del territorio che corrisponde fondamentalmente con quello delle Diocesi della Regione Campania;
b) favorire ogni forma di ricerca sul territorio sopra specificato, dal punto di vista storico, artistico, archeologico, urbanistico, paesaggistico, economico, religioso e sociale;
c) promuovere la tutela, la valorizzazione e l’accesso agli archivi locali diocesani e parrocchiali;
d) promuovere ogni forma di collaborazione interdisciplinare nel settore della ricerca e della didattica storica.
Art. 3
L’Associazione si propone le seguenti iniziative culturali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, da attuarsi mediante costituzione di gruppi di lavoro di cui al successivo art. 10:
a) promuovere e pubblicare studi e ricerche sul territorio;
b) promuovere convegni, seminari conferenze e incontri culturali e corsi di formazione storica;
c) promuovere iniziative di animazione culturale, direttamente o in base a specifiche convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
d) promuovere la pubblicazione di rivista dell’Associazione.
SOCI
Art. 4
Possono far parte dell’Associazione Storici del Cristianesimo della Campania le persone fisiche che ne fanno richiesta e che ne condividono le finalità e lo Statuto che siano presentati da due soci e che ottengano l’approvazione del Consiglio direttivo dell’Associazione
I soci si distinguono in:
a) socio fondatore;
b) socio ordinario;
c) socio onorario.
Art. 5
Tutti i soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali che regolano e limitano lo svolgimento di ogni attività dell’Associazione in base alle norme vigenti. I Soci si impegnano a partecipare alle attività e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci, che si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno. L’Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente per motivi straordinari su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli iscritti;
b) il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci a scrutinio segreto;
c) il Presidente e un Vice-Presidente eletti in seno al Consiglio Direttivo;
Art. 7
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese secondo le modalità prescritte dall’art. 21 del Codice civile. L’assemblea non può discutere oggetti non contemplati nell’ordine del giorno, a meno che la maggioranza dei presenti non ne dichiari l’urgenza chiedendone la immediata trattazione.
Art. 8
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi. L’Assemblea dei soci che deve essere convocata almeno una volta all’anno, elegge i componenti del Consiglio Direttivo,approva il programma delle attività e delibera altresì in materia di accettazione di eredità, legati, lasciti e di manutenzione straordinaria di beni patrimoniali.
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione che verrà assistito dal Segretario.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto di cinque (5) membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci. L’Assemblea può tuttavia modificare tale numero in sede di rinnovazione delle cariche. I consiglieri possono essere riconfermati nell’incarico anche per più trienni successivi e decadono per dimissioni o per perdita della qualità di socio. I consiglieri decaduti sono surrogati secondo la graduatoria dei non eletti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.
Art. 10
II Consiglio direttivo elegge:
a) il Presidente;
b) il Vice-Presidente;
c) il Segretario;
d) uno o più Relatori di gruppi di lavoro costituiti per specifiche esigenze di studio, di ricerca e di organizzazione.
Art. 11
Al Consiglio Direttivo è demandata la programmazione delle attività sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; ad esso spetta la direzione e il coordinamento dei gruppi di lavoro.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo non può dar corso ad attivitàper le quali non sia assicurata la necessaria copertura finanziaria. Alla seduta del Consiglio Direttivo tenuta per l’approvazione del progetto di programma delle attività da sottoporre all’esame dell’Assemblea, sono invitati a partecipare i soci fondatori regolarmente iscritti per esprimere singolarmente il proprio parere, non vincolante né obbligatorio, in ordine alla rispondenza del programma alle finalità dell’Associazione. La mancata partecipazione di soci fondatori alla predetta seduta non inficia la validità della seduta stessa. Sulle eventuali osservazioni formulate dai soci fondatori si esprime l’Assemblea dei soci nella seduta di esame del programma e prima che lo stesso sia posto in votazione. Le decisioni assunte dall’Assemblea sono definitive.
Art. 13
Delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione Storici del Cristianesimo della Campania. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, li convoca e ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente assicura agli iscritti l’accesso a tutti gli Atti inerenti l’attività sociale, comprese le scritture contabili. In caso di serio impedimento del Presidente le funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice-Presidente.
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impossibilità. Il Vice-Presidente ha la responsabilità della conduzione della sede dell’Associazione.
Il Segretario provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
SCIOGLIMENTO
Art. 15
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui all’art. 21 del Codice civile. Il patrimonio posseduto dall’Associazione al momento dello scioglimento sarà attribuito ad associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Art. 16
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
Letto e approvato all’unanimità dai soci fondatori.